COMUNICATO STAMPA

Saltae Cisal 26.01.2001

  

            È errato quanto emerso sulla stampa locale che il Pretore di Padova abbia deciso che il Saltae Cisal sia una Federazione a poteri limitati per cui non vi sia il diritto di costituzione della Rappresentanza Sindacale, di usufruire dei permessi sindacali, di poter indire assemblee, di percepire trattenute sindacali.

            Infatti il dispositivo del Giudice Balletti del 12.01.2001 ha dichiarato inammissibile il ricorso del Saltae Cisal ad usufruire della “procedura d’urgenza” ex art. 28 L. 300/70 in quanto tale procedura è “riservata” a Organismi locali di Federazioni Sindacali a carattere nazionali, mentre il Saltae Cisal è costituito in termini locali (provinciali).

            Difetto di procura ad litem, usando un linguaggio giuridico, per cui la violazione dei diritti sindacali di cui sopra e spettanti per contratto e per Legge al Saltae Cisal, perpetrata dalle aziende alberghiere del BTE, dovrà essere impugnata ex art. 700 c.p.c innanzi alla Magistratura ordinaria, ricorso già predisposto dalla scrivente.

            Con preghiera di pubblicazione.

 

 

                                                                                  IL SEGRETARIO RESPONSABILE

                                                                                                  - Carlo Santi -

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