"IL CONTRATTO"
Il Contratto individuale di Lavoro
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Come parecchie cose nella vita anche il rapporto di lavoro
è formale, va normato come un qualsiasi rapporto bilaterale. Io presto la mia attività lavorativa a chi interessa: l'Azienda e con questa stabilisco le basi del rapporto. La maggior parte della normativa applicata ad un rapporto di lavoro è regolata dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, detto CCNL, dai contratti integrativi aziendali e/o territoriali e dalle leggi in materia di lavoro, ma è altresì obbligatorio, per contratto e per la giurisprudenza, che il lavoro sia regolato anche attraverso un contratto individuale di lavoro, detto comunemente contratto di assunzione. Per meglio precisare lo spirito della norma devo necessariamente chiarire un punto basilare. Il rapporto di lavoro è principalmente a tempo indeterminato ed a tempo pieno, tutte le altre forme di assunzione sono considerate delle deroghe a cui vanno applicate norme particolari quali, ad esempio: tempo determinato, part time, formazione lavoro, ecc. Quindi, se un Datore di Lavoro non prevedesse la sottoscrizione di nessun contratto individuale di lavoro, questo rapporto deve intendersi, a tutti gli effetti di legge, a tempo indeterminato ed a tempo pieno. Ma non è solo questo l'unico motivo per cui deve essere necessariamente prevista la sottoscrizione di un contratto; la normativa vigente indica che il periodo di prova, quello in cui le parti possono recedere il rapporto di lavoro senza preavviso alcuno e senza diritto a nessun risarcimento, deve risultare da atto scritto, ergo: se non si sottoscrive nessun documento che attesti il periodo di prova e la sua durata (che varia da livello e livello e dal CCNL di settore), allora il rapporto di lavoro si deve intendere immediatamente con caratteristiche stabili e senza prova. In tal caso il Datore di Lavoro non potrà licenziare il lavoratore senza avergli contestato una giusta causa o giustificato motivo ed il lavoratore deve dare eventualmente il regolare preavviso nel caso non volesse più continuare il rapporto di lavoro, anche se è al lavoro da un giorno solamente, in caso contrario, il Datore di Lavoro può pretendere dal prestatore d'opera il pagamento dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso per il periodo stabilito dal CCNL di settore. Inoltre, la normativa giuridica prevede la sottoscrizione del lavoratore di una dichiarazione di responsabilità ove accetta l'assunzione regolata dal contratto stesso e dal CCNL oltre alla presa d'atto sull'informazione ricevuta del suo numero di iscrizione nel registro presenze dell'Azienda. Quindi, il contratto di lavoro o di assunzione va sottoscritto in ogni caso di rapporto di lavoro, anche se si sa benissimo, il più delle volte alcune Aziende non applicano questa norma magari non coscienti che questa operazione li mette a rischio per i motivi di cui sopra. Al lavoratore a cui non è stato chiesto di sottoscrivere preventivamente nessun contratto di lavoro possiamo solo dire che dal primo minuto che ha messo piede all'interno dell'Azienda è di fatto regolarmente assunto a tutti gli effetti giuridici e contrattuali con un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. Nel caso contrario, cioè che il Datore di Lavoro abbia regolarmente provveduto alla stipula del contratto individuale di lavoro o di assunzione, il lavoratore deve stare attento ad alcuni particolari che, se sottovalutati, potrebbero prima o poi fare insorgere dei problemi, in taluni casi, così gravi che porterebbero a conflitti o, peggio, alle proprie dimissioni nel caso in cui si pregiudicasse la prosecuzione del rapporto di lavoro. Nel contratto di assunzione il lavoratore deve stare attento che siano indicate le seguenti parti:
Attenzione a sottoscrivere contratti individuali di lavoro ove siano indicate la disponibilità del lavoratore a:
In conclusione, il contratto di lavoro è una forma di garanzia per entrambe le parti, ma può nascondere delle insidie per il lavoratore, in tal caso, superato l'eventuale periodo di prova, si sappia che è possibile impugnare tale contratto, se risultasse illeggittimo, rivolgendosi alla nostra sede ove sappiamo in che modo trattare la vicenda e di come assistere anche legalmente il nostro iscritto. Nel caso in cui un lavoratore abbia anche sottoscritto le dimissioni all'atto dell'assunzione, superato il periodo di prova, si deve assolutamente rivolgersi subito al Saltae: in questo caso il tempo è la base certa della vittoria giuridica; se impugnato subito facilmente può essere testimoniato il frodo contrattuale; se, invece, viene impugnato troppo vicino alla scadenza delle dimissioni o, peggio ancora, dopo le dimissioni stesse....allora diventa impossibile dimostrare che tali dimissioni siano state estorte. Consigliamo a tutti, per avere maggiori informazioni sui propri diritti contrattuali, di rivolgersi al Saltae per sapere e conoscere meglio il CCNL di settore, almeno nelle parti che più possono interessare. Nel CCNL ci sono garanzie e norme che nemmeno avreste immaginato potessero esistere. |
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