Lavoro, il Governo presenta le 35 ore

 

Il testo del disegno di legge approvato il 24 marzo 98 dal Consiglio dei Ministri.


Il Consiglio dei Ministri del 24 marzo 1998 ha approvato il disegno di legge sulle 35 ore. Il disegno di legge, composto di 5 articoli, ricalca le indicazioni del documento firmato tra Prodi e Bertinotti il 15 ottobre 1997: riduzione dell'orario legale di lavoro a far data dal 1° gennaio 2001 per le aziende con più di 15 addetti, verifica, tramite un incontro con le parti sociali previsto per il novembre dell'anno 2000, della incidenza economica e produttiva della riduzione. Fino a quella data l'applicazione della legge sarà sperimentale. La riduzione di orario di lavoro per legge ha rischiato di mettere in crisi il sistema della concertazione tra le parti sociali (sindacati - Confindustria - Governo), uno dei pilastri dell'accordo da esse stipulato nel luglio 1993 con il quale è stato posto sotto controllo il costo del lavoro. All'annuncio del disegno di legge la Confindustria ha abbandonato (18 marzo) il tavolo delle trattative minacciando di denunciare l'intero accordo; i sindacati dal canto loro hanno manifestato perplessità sul provvedimento; occorre ricordare che il 12 novembre 1997 sindacati e Confindustria hanno firmato un'intesa per la riduzione dell'orario a 40 ore settimanali, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 13 della legge n.196 ("pacchetto Treu") e della Direttiva 93/104/CE approvata dall'articolo 5 del disegno di legge in esame; il 15 dicembre, infine, il Fondo monetario internazionale, in una lettera al nostro Governo, ha raccomandato che la questione dell'orario "deve rimanere nell'ambito della contrattazione delle parti sociali". Il Governo ritiene il provvedimento rispettoso dello spirito della concertazione, poiché con esso vengono disposti degli incentivi in termini di aliquote contributive per le imprese che ridurranno sopra l'orario sino al novembre del 2000, data nella quale le parti sociali si incontreranno per la verifica dei risultati. Il Ministro Treu ha valutato in 800 miliardi il costo delle agevolazioni, da porre a carico del fondo per l'occupazione costituito dal Governo Prodi.

Questo in sintesi il contenuto del testo.

 

Articolo 1. L'orario di lavoro settimanale è fissato in 35 ore dal 1° gennaio 2001 per le aziende con più di 15 dipendenti; per le altre resta confermata la disciplina di 40 ore previste dalla legge 196 del 1997 (pacchetto Treu).


Articolo 2. Il decreto previsto dall'articolo 13 della medesima legge n. 196, dovrà prevedere aliquote contributive più alte ove l'orario ecceda le 35 ore. Un'ulteriore maggiorazione di aliquote è prevista per lo straordinario. Il decreto dovrebbe essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il decreto dovrà essere rivisto quando le 35 ore entreranno a regime; difatti attualmente vigono aliquote maggiorate per l'orario eccedente le 40 ore. Con il decreto tali aliquote potranno essere modificate, ma saranno comunque introdotte agevolazioni per gli orari inferiori alle 40 ore. Nel 2001 dovranno prevedersi aliquote maggiorate a partire dalla 36esima ora.

Articolo 3. Sono predisposti una serie di incentivi affinché la definzione degli orari di lavoro già tenda verso l'obiettivo delle 35 ore tramite:
- la rimodulazione delle aliquote contributive per fasce d'orario;
- la promozione di nuova occupazione, specie se a tempo indeterminato;
- la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi;
- la trasformazione dei contratti lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Articolo 4. Dispone la verifica tra le parti sociali nel novembre dell'anno 2000.

Articolo 5. Impone il Governo di attuale la Direttiva 93/104, in materia di criteri minimi di igiene e orario di lavoro, entro 4 mesi dalla data in vigore della legge, tramite decreto legislativo. Esso dovrà tener conto del parere delle parti sociali e del Parlamento, dovrà valorizzare la contrattazione collettiva quale strumento per disciplinare l'orario e dovrà contenere un adeguato sistema sanzionatorio sulle violazioni dei limiti d'orario.
(2 aprile 1998)

Questo il testo integrale

Capo I

Articolo 1
(Orario di lavoro)


 1.A decorrere dal 1° gennaio 2001, per le imprese con più di 15 dipendenti l'orario normale di lavoro, secondo le modalità di calcolo previsti dai contratti collettivi , è fissato in 35 ore settimanali ai fini delle disposizioni del presente Capo. Sono confermate per le altre imprese le disposizioni di cui al comma 1, primo periodo dell'art.13 della legge 24 giugno 1997, n. 196 , e in ogni caso quelle di cui al secondo periodo del medesimo comma 1.

Articolo 2
( Maggiorazioni )


 1. Per le ore di lavoro eccedenti l'orario di 35 ore di cui all'articolo 1, comma 1, oltre alle maggiorazioni retributive disposte dalla contrattazione collettiva, il decreto di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196 , stabilisce altresì, anche a modifica di quanto previsto dall'articolo 2, commi da 18 a 21 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , maggiorazioni contributive di diversa entità rispettivamente per le ore eccedenti l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 1 e per le ore eccedenti l'orario contrattuale ove superiore.
2. Salvo quanto previsto dal presente articolo e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo di cui all'articolo 5, nonchè dall'articolo 13, comma 1, primo periodo, della citata legge n. 196 del 1997, resta ferma la competenza esclusiva dei contratti collettivi in ordine alla regolazione del regime ordinario e di retribuzione dell'orario di lavoro.

Articolo 3
(Modifiche all'art.13 della L.24/6/97)


 1. All'articolo 13, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n.196 , il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Tali misure sono attuate secondo criteri e modalità stabiliti nel medesimo decreto con particolare riferimento alla rimodulazione delle aliquote contributive per fasce di orario. Dette aliquote si applicano quando l'orario medio settimanale sia compreso nelle fasce suddette anche con riferimento ai casi di lavoro a tempo parziale verticale. Le misure sono prioritariamente finalizzate ad incentivare la tempestiva conclusione di accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per la riduzione dell'orario di lavoro, a favorire l'efficacia di tali accordi sul piano della promozione di nuova occupazione, in particolare nei casi in cui sia prevista l'assunzione a tempo indeterminato di personale ad incremento dell' organico, nonchè nei casi di nuovi insediamenti produttivi o nei casi di trasformazione dei contratti lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche nell'ambito di processi di gestione degli esuberi di personale". Il decreto di cui all'articolo 13, comma 2, della medesima legge n. 196 del 1997, è emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 4
(Verifica)


 1. Entro il 1° novembre 2000 il Governo verifica con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale gli effetti delle misure di incentivazione alla riduzione della durata dell'orario di lavoro di cui al presente Capo e le conseguenze della fissazione della durata dell'orario normale di lavoro in 35 ore settimanali ai sensi dell'articolo 1, in relazione alla situazione economica e sociale nei diversi settori produttivi e aree territoriali.

Articolo 5
(Delega )


 1. Il Governo è delegato ad emanare entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge disposizioni intese a dare attuazione alla direttiva n.93/104/Ce concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. Il decreto legislativo, che terrà conto dell'avviso comune espresso dalle Parti sociali, si conformerà ai seguenti principi e criteri direttivi, oltre a quelli desumibili dalla stessa direttiva: a) valorizzazione della contrattazione collettiva quale strumento per disciplinare la materia di lavoro; b) attuazione delle modifiche alla direttiva eventualmente intervenute fino all'esercizio della delega; c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, previsione, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni, di sanzioni amministrative per le infrazioni alle disposizioni medesime secondo i criteri previsti dall'art.3, comma 1, lettera c) della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e della legge 6 dicembre 1993, n. 499, nonchè del decreto 19 dicembre 1994, n 758, relativamente alla disciplina sanzionatoria delle disposizioni in materia di orario di lavoro; d) introduzione, al fine di evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori di attività interessati dalla normativa da attuare, delle necessarie modifiche e integrazioni alle discipline stesse, ricorrendo anche alla predisposizione di un Testo unico in materia di orario di lavoro. 2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione, entro 30 giorni dalla data di trasmissione, del parere delle competenti Commissioni. Qualora il termine previsto per il parere scada nei 30 giorni antecedenti allo spirare del termine di cui al comma 1, o successivamente, la scadenza di questo ultimo è prorogata di 60 giorni. Entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo può emanare disposizioni intergrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 con la procedura di cui al presente comma.

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